Il garante della privacy in una recente nota, che potete consultare sul sito del garante
all’indirizzo Articolo Garante Privacy, ha dato dei chiarimenti in merito alla pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dall’art. 18, il garante pone l’attenzione sui dati relativi alla salute dei pazienti con un evidente riferimento agli ospedali e alle AUSL ma non si esime nel dare un suggerimento alle pubbliche amministrazioni
Ecco un estratto delll’articolo
L’Autorità ha chiarito che, per quanto riguarda le persone fisiche, l’articolo citato prevede la pubblicazione online solo dei dati di chi riceve “corrispettivi o compensi” dalla Pubblica Amministrazione e che deve in ogni caso essere interpretato alla luce dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, cristallizzati in disposizioni comunitarie che vincolano il nostro legislatore.
Il Garante ha ribadito che è il Codice della privacy vieta ai soggetti pubblici la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato della salute di una persona e che le informazioni citate non possono essere pubblicate sul sito web delle Ausl o di altri enti.
Ha ricordato infine che tutte le pubbliche amministrazioni, nel predisporre il proprio sito Internet, devono sempre rispettare le apposite cautele indicate nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”, approvate dal Garante nel 2011.
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